Art. 9.

      1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalle legge vigente in materia doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;

 

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          c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.

      2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.