1. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalle legge vigente in materia doganale per il contrabbando:
a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;
c) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine nell'introduzione in territorio doganale.